Con la riforma del 2006 si è sancito il principio della bi-genitorialità, che consiste nel diritto dei figli di continuare a mantenere con entrambi i genitori rapporti equilibrati anche dopo la cessazione della convivenza.
A ogni figlio deve essere assicurato il diritto a intrattenere un rapporto completo con entrambi i genitori – a prescindere da quali siano i rapporti personali fra gli stessi.
La regola generale è quella dell’affidamento condiviso dei minori a entrambi i genitori, mentre l’affidamento esclusivo è l’eccezione che deve essere giustificata da validi e comprovati motivi.
L’affidamento esclusivo dei figli a uno solo dei genitori può essere disposto nei seguenti casi:
quando entrambi i genitori espressamente lo richiedono
nel caso in cui il Giudice ritenga che l’affidamento all’altro genitore sia contrario all’interesse del minore. In questo caso devono essere allegate e provate serie ragioni di pregiudizio per il minore stesso.
Il genitore, a cui sono affidati i figli, esercita in via esclusiva la responsabilità genitoriale a meno che non ci siano disposizioni di tipo diverso, ma le decisioni di maggior interesse sono generalmente prese di comune accordo tra i coniugi.
Il genitore, a cui i figli non sono affidati, ha il diritto e il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice se ritiene che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse.
Non sono considerati validi motivi per l’affidamento a un solo genitore:
- il conflitto tra i genitori, se essi singolarmente non si comportano in modo contrario all’interesse del minore
- la lontananza fisica dei due genitori
- la tenera età del minore.
La legge n. 54 del 2006 ha posto come regola fondamentale l’affidamento condiviso dei figli di coppie separate.
Il principio su cui si fonda è che, anche in caso di separazione, i figli hanno diritto di conservare un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore, di ricevere da entrambi cura, educazione e istruzione e di conservare rapporti con gli ascendenti (es: i nonni) e i parenti.
Il giudice, quando dispone l’affidamento condiviso, provvede anche sulla residenza dei figli: generalmente viene precisato presso quale dei genitori la prole deve vivere abitualmente.