Il ricorso per la nomina di un amministratore di sostegno può essere proposto:
- dallo stesso soggetto beneficiario, anche se minore, interdetto o inabilitato;
- dal coniuge;
- dal convivente;
- dai parenti entro il quarto grado;
- dagli affini entro il secondo grado;
- dal tutore o dal curatore;
- dal pubblico ministero.
I responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona, se sono a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l’apertura del procedimento di amministrazione di sostegno, sono tenuti a proporre al giudice tutelare il ricorso o a fornirne comunque notizia al pubblico ministero.
Per la presentazione del ricorso non è necessaria l’assistenza di un avvocato.
La scelta dell’amministratore di sostegno avviene con esclusivo riguardo alla cura e agli interessi della persona del beneficiario.
L’amministratore di sostegno può essere designato dallo beneficiario, in previsione della propria eventuale incapacità, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata.
Nella scelta della persona da nominare amministratore di sostegno, il giudice tutelare preferisce, se possibile:
- il coniuge non separato;
- l’unito civilmente;
- il convivente;
- il genitore;
- il figlio;
- il fratello o la sorella;
- il parente entro il quarto grado;
- il soggetto designato dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata.