Il pagamento delle spese relative all’uso della casa familiare, di proprietà di uno dei coniugi e assegnata all’altro, sono a carico del coniuge a cui è stata assegnata – a meno che non ci sia un provvedimento specifico che definisca il contrario.
Le spese straordinarie sono invece a carico di ogni coniuge per il 50%, se sono comproprietari, o a totale carico del proprietario esclusivo. Questa ripartizione non è però rilevante per il condominio che può chiedere l’intero contributo per gli oneri straordinari a uno solo dei due ex coniugi proprietari.
Il genitore affidatario e che gode della casa familiare può cessare di avere assegnata l’abitazione nel caso in cui non abita più o ci abita saltuariamente, oppure convive o si sposi nuovamente.
La revoca può anche verificarsi quando vengono meno i presupposti che giustificano il provvedimento: per esempio, il raggiungimento della maggiore età e dell’autosufficienza economica dei figli o la morte del coniuge assegnatario. L’estinzione del diritto di abitazione non è automatica o di diritto, ma deve sempre essere dichiarato dopo aver valutato l’interesse dei figli.