Vi è violazione dell’obbligo di fedeltà non solo quando il coniuge tradisca con un soggetto di sesso diverso ma altresì in caso di tradimento con persone dello stesso sesso.
Anche qui, tuttavia, ai fini del risarcimento, sarà necessario indagare sulle modalità con cui il coniuge ha intrattenuto la relazione per verificare se vi sia stata una lesione dei diritti garantiti dalla nostra Costituzione.
Certo.
È possibile, anche se i coniugi hanno scelto la separazione consensuale, richiedere il risarcimento del danno subito a causa delle condotte in violazione dei doveri nascenti dal matrimonio.
Secondo l’attuale impostazione data dei Tribunali italiani, non è possibile ottenere dall’amante del proprio coniuge un risarcimento del danno per averlo “indotto” al tradimento posto che nel nostro ordinamento non esiste un generale dovere di astensione da ogni interferenza nella famiglia da parte degli altri.