È un procedimento a cui si ricorre quando i coniugi sono d’accordo nel richiedere:
- la separazione personale consensuale
- il divorzio congiunto, ossia la cessazione degli effetti civili o lo scioglimento del matrimonio quando è stata omologata la separazione consensuale oppure pronunciata la separazione giudiziale con sentenza passata in giudicato e la separazione si sia protratta ininterrottamente rispettivamente per almeno 6 mesi e 1 anno (non è chiaro)
- la modifica delle condizioni della separazione
- la modifica delle condizioni di divorzio.
L’ufficiale di stato civile riceve le dichiarazioni dei coniugi in merito alla volontà di separarsi/far cessare gli effetti civili del matrimonio/ottenere lo scioglimento del matrimonio secondo le condizioni concordate e redige immediatamente l’atto destinato a contenere l’accordo.
Le parti vengono invitate a comparire non prima di 30 giorni per la conferma dell’accordo. Superati i 30 giorni, se le parti non compaiono, la non comparizione sarà considerata come mancata conferma dell’accordo; la comparizione, invece, sarà considerata come conferma dell’accordo stesso.
Il termine per richiedere il divorzio decorre dalla data dell’atto contenente l’accordo di separazione concluso innanzi all’ufficiale di stato civile.
Di conseguenza, la conferma dell’accordo farà decorrere gli effetti della separazione o divorzio dalla data della sua prima sottoscrizione.