È un procedimento a cui si ricorre quando i coniugi sono d’accordo sia nel richiedere la separazione, sia sulle questioni relative a:
- l’affidamento e la dimora abituale dei figli
- il diritto di visita del genitore col quale i figli non coabitano
- l’assegnazione della casa coniugale
- il contributo al mantenimento dei figli
- il contributo al mantenimento del coniuge economicamente più debole
- le altre eventuali questioni economiche e patrimoniali della famiglia.
La domanda si propone con ricorso di entrambi i coniugi.
Il Presidente del Tribunale fissa con decreto il giorno della data di comparizione delle parti per il tentativo di conciliazione.
All’udienza di comparizione il Presidente deve sentire i coniugi tentando la conciliazione.
Se quest’ultima riesce il Presidente fa redigere il verbale di conciliazione; se non riesce fa verbalizzare la volontà dei coniugi di separarsi e le condizioni relative ai coniugi e alla prole.
Esaurita la fase presidenziale, il tribunale decide in merito all’omologazione in camera di consiglio. Ottenuto il parere del P.M., se ritiene le condizioni concordate dai coniugi legittime e conformi all’interesse dei figli, emette il decreto di omologazione, che ha efficacia di titolo esecutivo e deve essere annotato in calce all’atto di matrimonio dall’ufficiale di stato civile.