È un procedimento volto a regolare i rapporti relativi alla separazione:
- l’addebito
- l’affidamento dei figli
- la dimora abituale dei figli
- il diritto di visita del genitore col quale i figli non coabitano
- l’assegnazione della casa coniugale
- il contributo al mantenimento dei figli
- il contributo al mantenimento del coniuge economicamente più debole.
Nel caso in cui la crisi familiare sia da ricondurre a comportamenti contrari ai doveri che derivano dal matrimonio da parte di uno dei coniugi, il giudice, se gli viene richiesto, può dichiarare nella sentenza a chi sia addebitabile la separazione. La pronuncia di addebito comporta degli effetti di ordine patrimoniale ed economico.
In particolare, al coniuge che sia dichiarato responsabile della separazione:
- non può essere attribuito l’assegno di mantenimento ma, se ricorrono i presupposti, gli può solo essere riconosciuto il diritto agli alimenti;
- vengono limitati i suoi diritti successori nei confronti del patrimonio dell’altro coniuge.
La domanda di separazione si propone con ricorso.
Il ricorso deve contenere l’esposizione dei fatti sui quali si fonda la domanda, la dichiarazione sull’esistenza di prole e devono essere allegate le dichiarazioni dei redditi degli ultimi 3 anni dei due coniugi.
Il Presidente del Tribunale accoglie il ricorso e fissa con decreto la data dell’udienza di comparizione dei coniugi davanti a sé, il termine per la notificazione del ricorso a cura del coniuge che l’ha promosso e del decreto al coniuge convenuto, e il termine entro cui il coniuge convenuto può depositare la memoria difensiva e i documenti.
Fase presidenziale
L’udienza di comparizione si svolge davanti al Presidente del Tribunale e devono comparire obbligatoriamente e personalmente i coniugi con l’assistenza dei rispettivi legali.
Se entrambi i coniugi compaiono all’udienza il Presidente tenta la conciliazione cercando di far desistere le parti dal separarsi: se si accordano e si riconciliano viene redatto processo verbale e la causa si estingue.
Provvedimenti provvisori
Se la conciliazione non riesce, il Presidente dà con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti che reputa opportuni nell’interesse dei figli (affidamento) e dei coniugi (assegnazione dell’abitazione e mantenimento del coniuge). Nomina il giudice istruttore, fissa il giorno in cui si terrà l’udienza davanti allo stesso giudice istruttore, e fissa il termine entro il quale il coniuge convenuto si deve costituire se non lo ha già fatto partecipando all’udienza di comparizione.
Fase di merito davanti al Giudice Istruttore
La seconda fase si svolge davanti al Giudice Istruttore ed è simile a un processo ordinario con la differenza che il giudice non può tentare nuovamente la riconciliazione e può assumere d’ufficio nuove prove relative alla prole.
Il giudizio si conclude con una sentenza di separazione emessa dal Tribunale.